Secondo l'articolo 1462 del codice civile mediante apposita clausola una delle parti può assicurarsi una particolare protezione ai fini dell'adempimento della prestazione ad essa dovuta.
Può, cioè, essere stabilito che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.
La clausola solve et repete importa rinuncia al diritto di opporre eccezioni ed è diretta a rafforzare il vincolo contrattuale.
La clausola, peraltro, è ricompresa tra quelle che, se inserite in contratti conclusi fra professionisti ed un consumatore, si presumono, fino a prova contraria, vessatorie.
Pertanto, il legislatore ha posto dei limiti che riportiamo qui di seguito:
essa non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullamento e di rescissione del contratto;
il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può sospendere la condanna all'adempimento della prestazione.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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