Occorre premettere che con la separazione, il diritto all'assegno di mantenimento sorge in favore del beneficiario in forza di una sentenza in caso di separazione giudiziale o omologa in caso di consensuale, in cui sono state stabilite le condizioni che devono regolare il rapporti tra i coniugi separati.
In sede di consulenza legale o di incontri successivi, i nostri avvocati matrimonialisti si sentono dire spesso” avvocato, sono stanco di pagare e pagare, se la corda si spezza me ne vado all'estero e chi si è visto, si è visto!”.
Dobbiamo anche dire che questa frase il più delle volte è uno sfogo ad una situazione insostenibile economicamente ma anche moralmente. Insomma di quelli che si sono rivolti allo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero, nessun coniuge e genitore separato è fuggito lontano in altro paese, all'estero.
Ma tale tipo di fuga può capitare, eccome se può capitare!
Se quindi il coniuge tenuto al pagamento dell'assegno di mantenimento scappa all'estero e non provvede più al mantenimento, si potrà utilizzare il provvedimento del Tribunale come titolo esecutivo al fine di poter recuperare coattivamente il credito maturato ovvero la somma dovuta mensilmente e gli arretrati con maggiorazione degli interessi e rivalutazione ISTAT.
Va da sé che l'ex coniuge separato deve avere, possedere beni, conti correnti, entrate economiche in Italia.
Precisiamo anche che se il mancato pagamento del mantenimento riguarda i figli, è possibile rivolgersi al giudice minorile per valutare se, di fronte a tale disinteresse, è corretto e giusto che il genitore continui ad esercitare la responsabilità genitoriale.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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