Nell'ipotesi in cui un genitore conceda un immobile in comodato gratuito al figlio ed alla sua famiglia, si presume che il comodato sia stipulato per le esigenze del nucleo familiare.
Pertanto, in caso di separazione consensuale dei coniugi non si determina autonomamente il rilascio del bene da parte del coniuge, collocatario dei figli, a cui questo è stato assegnato.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 21467/2016.
Per i Supremi Giudici, infatti, qualora non sia diversamente previsto, vige la presunzione che il comodato sia concesso per un termine implicitamente correlato alle esigenze abitative della famiglia.
Nel caso specifico, a seguito della separazione consensuale, la casa coniugale, concessa in comodato al figlio, veniva assegnata alla nuora presso la quale erano collocati i due figli.
Poi, in seguito ai dissapori ed al bisogno urgente ed imprevisto, entrambi non provati, emergeva l'esigenza di riottenere la disponibilità dell'immobile e pertanto veniva comunicata alla nuora la volontà di revocare il comodato.
Per la Cassazione, trattandosi di comodato destinato a durare quanto sarebbero durate le necessità abitative della famiglia, non poteva essere revocato.
In particolare, precisa la Corte, “ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o via di formazione, si versa nell'ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare”.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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