L'oggetto della sentenza n. 475/2017 riguarda il caso di una donna che era stata licenziata dopo la nascita della figlia e prima che la bimba compisse un anno.
La Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento della lavoratrice, evidenziando che in tale fase delicata della vita di una madre, soltanto la colpa grave può giustificare il licenziamento, in quanto in caso contrario il datore di lavoro commette abuso.
I Supremi Ermellini hanno affermato che il giudice di merito “ ha erroneamente applicato l'art. 8 della legge n. 604/66, poiché la disciplina legislativa di cui al d.lg.vo n. 151/2001 non effettua alcun richiamo alla legge n. 604/66 e n. 300/70; la nullità del licenziamento è comminata, quindi, ai sensi dell'art.54 del d.lg.s n. 151/01 e detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e di giustificato motivo, prevedendo un'autonoma fattispecie idonea a legittimare anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella cioè, della colpa grave della lavoratrice.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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