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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Visto che questa domanda in sede di consulenza legale ci viene rivolta numerose volte, pubblichiamo alcune informazioni giuridiche utili soprattutto a coloro che sono in procinto di separarsi e porre la parola fine al proprio matrimonio.

Ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera a) del codice civile, sono beni personali del coniuge quelli acquistati prima del matrimonio.

Quindi tali beni vengono esclusi dalla comunione legale dei coniugi e, sia durante il matrimonio che in caso di separazione e divorzio, rimangono nella titolarità di colui che li possedeva prima del matrimonio.

Se siete in fase di separazione dal coniuge, senza figli e state discutendo sulla casa coniugale anche perché il coniuge ha contribuito alle spese di ristrutturazione, lo stesso ha diritto ad essere liquidato per la parte che ha corrisposto per le migliorie, ovviamente munito di pezze giustificative che dimostrino che ha pagato i lavori.

Comunque la casa coniugale rimane a colui che ne era proprietario anche se i coniugi erano in comunione dei beni.

Per saperne di più su questo tema legale, non esitate a contattare il nostro staff di avvocati e a prendere un appuntamento presso la nostra sede di Borgomanero in provincia di Novara.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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