Per l'articolo 1476 del codice civile, le obbligazioni principali del venditore sono:
fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, se l'acquisto non è effetto automatico del contratto.
Se la vendita è ad effetti reali, la proprietà o il diritto, si trasferiscono automaticamente al momento della conclusione del contratto.
Consegnare la cosa al compratore.
Garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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