La funzione fondamentale della vendita consiste nel fare acquistare al compratore la titolarità del diritto trasferito e la libera disponibilità del bene venduto.
La legge attribuisce quindi al compratore una particolare tutela per il caso in cui sia disturbato nel godimento del bene acquistato per effetto di pretese che terzi facciano valere nei suoi confronti.
L'evizione può essere totale ed allude alla situazione del compratore che sia rimasto soccombente nel giudizio instaurato contro di lui da un terzo che pretende di essere il proprietario del bene e che riesce a fare condannare il compratore a consegnargli la cosa.
Costituiscono evizione per il compratore pure l'espropriazione forzata del bene o la sua espropriazione per pubblica utilità.
Specifichiamo che la garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio e non vi è bisogno di specifica pattuizione perché si applichino le regole ad essa inerenti.
Se l'evizione è soltanto parziale, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto qualora debba ritenersi che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte per la quale ha subito l'evizione, altrimenti può ottenere solo una riduzione del prezzo, salva in ogni caso l'azione per il risarcimento dei danni qualora ignorasse l'altruità parziale della cosa.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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