Preg. mo Avv. Stefania Sbressa Agneni,
ho 57 anni e convivo da più di vent'anni con un uomo più grande di me di 18 anni, ora pensionato.
Io ho sempre lavorato saltuariamente e tra una cosa ed un'altra non sono riuscita a mettere da parte un euro!
Abbiamo intenzione di fare un contratto di convivenza e vorrei sapere se possiamo prevedere la pensione di reversibilità a mio favore in caso di decesso del mio convivente?
( Annabella-Gozzano-Novara)
Cara Annabella,
La informo che la pensione di reversibilità non spetta al contraente superstite in quanto l'Inps la prevede solo per alcune categorie di rapporti, ovvero per tutte quelle categorie che vietano il contratto di convivenza (coniugi, parenti, figli adottivi).
Si deduce che la pensione di reversibilità non può essere richiesta dai conviventi nel contratto di convivenza.
La legge n. 76/2016, legge Cirinnà, tuttavia, permette che il giudice possa stabilire il diritto agli alimenti per il contraente, sprovvisto dei redditi nei confronti dell'altro, in caso di recesso di accordo tra le parti: questo è possibile proprio per la sua configurazione di contratto di unione, considerando che la durata può essere variabile per contratto, anche con riguardo a questo possono esservi modifiche (art.1, comma 65).
Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "
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