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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3791 del 14.02.2017 chiarisce i presupposti per l'esercizio del potere di sospensione della vendita quando sia già intervenuta l'aggiudicazione del bene.

In merito l'art. 586 del codice di procedura civile recita che nel corso dell'esecuzione immobiliare “avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”.

Gli Ermellini nella sentenza n. 3791/2017 evidenziano il vero scopo della norma che, non è quello di porre rimedio ad una generica discordanza tra valore di mercato del bene e prezzo di aggiudicazione, quanto, piuttosto quello di contestare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo.

Si tratta di un potere occasionale dato al giudice dell'esecuzione solo per ipotesi particolari in cui sia stata accertata un'alterazione illecita delle regole di determinazione del prezzo stesso.

In particolare il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita dopo l'aggiudicazione soltanto in presenza di presupposti specifici ossia quando:

Si verificano fatti nuovi successivi all'aggiudicazione;

emerge che nel procedimento di vendita si sono verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento e la stima;

il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l'aggiudicazione;

vengono prospettati fatti o elementi che solo una parte conosceva prima dell'aggiudicazione, non conosciuti né conoscibili dalle altri parti prima di essa, purché costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione.

In conclusione, nel caso oggetto della sentenza non vi era nessun elemento che potesse influire sul procedimento di vendita e di conseguenza la Corte accoglieva il ricorso del creditore procedente e dichiarava la nullità del provvedimento di sospensione impugnato.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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