In caso di multa per eccesso di velocità rilevata con l'autovelox, l'art. 201 del Codice della Strada prevede che il verbale di contravvenzione deve essere notificato al proprietario dell'auto entro il termine di 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.
Si fa presente che il proprietario dell'auto al quale è arrivata la contravvenzione deve comunicare alle forze dell'ordine il nome di chi guidava la macchina entro il termine di 60 giorni dalla notifica, in quanto se non lo fa vi è un'altra multa di € 286,00, oltre alle spese di spedizione.
Su questo tema sono intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n° 2951/98 e con la sentenza n° 2023/2000 ed anche la Corte Costituzionale con sentenza n° 198/1996 secondo cui il termine di 90 giorni decorre dal giorno dell'infrazione e di conseguenza per le notifiche arrivate dopo la multa è nulla. La stessa cosa vale per il termine dei 60 giorni in cui deve essere comunicato alle forze dell'ordine il nome del guidatore, così come ha stabilito la Cassazione con la sentenza n° 26964/2016.
Quindi, se la multa per eccesso di velocità viene notificata dopo che sono trascorsi più di 90 giorni dal momento in cui è stata rilevata l'infrazione, si può entro 30 giorni dalla notifica proporre ricorso al giudice competente per il luogo dell'infrazione. Per presentare il ricorso occorre pagare una tassa di € 43,00.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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