Il Tribunale di Milano con una recente sentenza del 18 gennaio 2017 ha stabilito che la prova di una relazione extraconiugale non può essere fornita direttamente per testi.
Questi ultimi possono essere interrogati solo sui fatti storici dai quali è possibile desumere direttamente che il tradimento si sia verificato.
Il Tribunale ha precisato che il teste può riportare soltanto i fatti ed ha altresì chiarito che tale possibilità può coinvolgere eventualmente i fatti dai quali può desumersi la sussistenza di una relazione adulterina a partire da una certa data.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _