In sede di consulenza legale ci viene chiesto spesso se è valida la scrittura privata tra coniugi per regolare il diritto di visita dei figli.
Ci è capitato anche nei giorni scorsi e per tale motivo sottoponiamo all'attenzione dei nostri lettori la sentenza n. 20801/2017 della Corte di Cassazione che sul punto si è espressa recisamente con un categorico no, considerando l'accordo sottoscritto con scrittura privata decisamente nullo.
I Giudici sottolineano che trattandosi di minori ogni decisione deve essere valutata dal giudice, il quale deve provvedere nel rispetto per principio supremo e preminente dell'interesse del minore, al quale deve essere garantita una crescita ed un benessere fisico e psico-fisico.
Di conseguenza, in presenza di tale principio, gli accordi degli adulti cedono dinanzi ai diritto del minore.
Quindi, per regolare il diritto di visita, è necessario presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
I genitori non possono modificare con scrittura privata quanto è stabilito nel provvedimento di separazione o di divorzio per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non collocatario.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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