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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 11504/2017 depositata ieri, mercoledì 10 maggio 2017 ha rivoluzionato il proprio orientamento in materia di assegno divorzile indicando che il criterio fondamentale per stabilirne la necessità e l'eventuale misura non sarà più il mantenimento dello stile di vita goduto in costanza di matrimonio, ma la capacità dell'ex coniuge che fa la richiesta dell'assegno di potersi mantenere autonomamente.

In particolare, il caso oggetto della sentenza, considerata rivoluzionaria per il diritto di famiglia, riguarda il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che le aveva negato l'assegno di mantenimento, stabilendo che le mancava la documentazione sulla situazione dei suoi redditi e che invece quelli del marito fossero peggiorati dopo il divorzio.

I Supremi Giudici hanno confermato la decisione della Corte d'Appello motivando che bisogna “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perché è “oramai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”.

Nella sentenza, gli Ermellini hanno stabilito anche 4 parametri per stabilire se il richiedente abbia diritto all'assegno di mantenimento: il possesso di un reddito, il possesso di patrimoni mobiliari ed immobiliari, la capacità di lavorare (in relazione all'età, alla salute, al sesso ed al mercato del lavoro) e la disponibilità di un'abitazione.
Spetterà a chi chiede l'assegno dimostrare di non avere redditi sufficienti per il proprio mantenimento e allegare specificamente e provare in caso di contestazione, le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.

Ed inoltre la sentenza n. 11504/2017 stabilisce che “ non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”, descrivendo questo orientamento giurisprudenziale come oramai superato a livello storico e culturale, aggiungendo che il matrimonio si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”.

Per gli Ermellini l'assegno di mantenimento deve essere stabilito in base ad altri criteri riconducibili a quello generale dell'autosufficienza dell'ex coniuge che ne fa richiesta a cui spetterà l'onere di dimostrare e provare di averne realmente ed effettivamente bisogno.

In conclusione “ se viene accertato che il richiedente è economicamente indipendente o effettivamente è in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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