chiama avvocato
 
0322 - 84 21 77
Chiama e richiedi un preventivo gratuito.
icona whatsapp 340 79 65 261
La consulenza telefonica è solo su appuntamento e previo pagamento anticipato.

consulenza legale online

Consulenza legale online

Dovunque tu sia, richiedici senza impegno una consulenza legale online!

VAI AL MODULO

avv matrimonialista
Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Preg.mo Avvocato,

alcuni mesi fa, controllando il cellulare di mia moglie, ho scoperto che ha una relazione con un altro uomo. I messaggi avevano un contenuto che non lasciava dubbi circa il loro rapporto. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, visto che il nostro matrimonio andava bene in tutti i sensi al punto che avevamo pensato di avere un figlio. Dopo aver scoperto questa relazione, non ho detto nulla a mia moglie, e facendo finta di niente, ho iniziato a tenere gli occhi aperti riguardo ai suoi continui spostamenti che con falsità giustificava dicendo che erano viaggi di lavoro importanti per la sua crescita professionale. Negli ultimi tre mesi ho raccolto un mare di prove ( lettere, fotografie) che dimostrano la sua infedeltà coniugale. Posso chiedere la separazione per colpa e poi quali sarebbero le conseguenze legali di tale pronuncia? Grazie per la risposta, con infinita stima.

( Luigi, '72)

Cortese lettore,

se è giunto al punto di controllare il cellulare, credo che qualche incertezza e sospetto era già presente in lei, ma come sovente accade, si preferisce non prendere in considerazione alcuni segnali che invece la dicono lunga sulla lealtà e fedeltà di chi ci sta accanto Ma si sa, l'amore è cieco e a volte ci vede pochissimo finchè non esplode, come nel suo caso, creando una frattura insanabile. Ad ogni modo, Le faccio presente che prima della legge 19 maggio 1975 n.151, c.d. “riforma del diritto di famiglia” il procedimento per separazione giudiziale veniva designato contenzioso o per colpa ed il diritto di chiedere la separazione presupponeva l'esistenza di quelle situazioni di generica violazione dei doveri dello stato coniugale , che venivano ricondotte ad una particolare figura di “colpa” e che erano elencate nel vecchio testo dell'articolo 151 del Codice Civile: adulterio, volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce ed ingiurie gravi. La profonda innovazione che il legislatore del 1975 ha introdotto nell'istituto della separazione, concerne l'eliminazione della necessità di una colpa, ma l'esistenza di una situazione obbiettiva derivante da “ fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.” Mentre l'eventuale violazione dei doveri che derivano dal matrimonio può costituire fondamento di una pronuncia accessoria con la quale viene dichiarato a quale dei coniugi la separazione è addebitabile. Quindi, con le prove che possiede, caro lettore, può chiedere l'addebito della separazione. Nel comportamento di Sua moglie appare di chiara evidenza la volontarietà della condotta ed il proposito e la consapevolezza di violare il dovere coniugale della fedeltà. Inoltre occorre dimostrare che tale violazione ha costituito la ragione unica che ha condotto al fallimento il matrimonio. Le conseguenze di tale sentenza con addebito sono di carattere economico ovvero la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti ereditari. Infine, La informo che i tempi di tale causa di separazione giudiziale non sono brevi ma piuttosto lunghi.

 

NEW DALLA CORTE: IL GODIMENTO DELLA CASA CONIUGALE INCIDE SUL CALCOLO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO.

 

Con la sentenza n° 26197 la Corte di Cassazione ha stabilito che incide, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, l'avere in godimento la casa coniugale,non valutando questo elemento si altererebbe l'equilibrio delle posizioni patrimoniali dei due coniugi. Nella sentenza si legge che nel concetto di reddito è necessario ricomprendersi anche la consistenza patrimoniale che ciascun coniuge ha in godimento e che occorre tenere presente non solo gli introiti in denaro ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica. Sulla base di tale assunto, l'utilizzo della casa coniugale costituirebbe utilità valutabile in misura pari alle spese che occorrerebbe sostenere per godere di quel tipo di immobile a titolo di locazione.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASSISTENZA LEGALE

Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

logo paypal pagamento
  
Per il servizio di consulenza online, si accettano pagamenti tramite PayPal.
Accedi al modulo di contatto e chiedici un preventivo gratuito.