La Corte Costituzionale con sentenza 8998 ha affermato la regola d'interpretazione secondo la quale, le elargizioni o i doni in natura, erogati direttamente al minore e non al genitore affidatario non possono avere rilievo scriminante, anche per la non garanzia della loro effettiva destinazione ai bisogni essenziali del minore al cui soddisfacimento neppure sono destinati. Non è facoltà dell'obbligato sostituire la somma di denaro mensilmente dovuta con cose o beni che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario. Occorre sottolineare che l'utilizzo della somma versata compete al coniuge affidatario, il quale gode di una limitata discrezionalità il cui mancato rispetto in danno del figlio minore può avere rilevanza penale.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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