Il giudice può anche decidere di adottare d'ufficio senza che sia necessaria un'esplicita domanda di parte, i provvedimenti che riguardano i figli ed in particolare l'entità dell'assegno di mantenimento che il genitore non affidatario è tenuto a corrispondere all'altro in favore dei figli minori.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 14830/2107 respingendo il ricorso di un genitore.
Il padre prima aveva proposto reclamo in sede di merito che era stato accolto dalla Corte d'Appello che aveva escluso l'obbligo del ricorrente di pagare il canone di locazione relativo all'immobile in cui vivevano la moglie e i figli.
Il Giudice territoriale ha provveduto ad aumentare l'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore dei figli, passando da 600 euro ad 800 euro mensili.
Quindi il Giudice può anche adottare d'ufficio i provvedimenti riguardo alla prole ed al mantenimento di essa, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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