Lo straining è l'azione ostile e discriminatoria compiuta da un superiore/datore di lavoro nei confronti di un subalterno (per esempio, il demansionamento, l'isolamento o la sottrazione degli strumenti di lavoro), i cui effetti si prolungano nel tempo, producendo stress e sofferenza psichica in chi la subisce.
E' un fenomeno di disagio lavorativo grave, il cui termine è stato coniato dal dott. Ege psicologo specializzato in diritto del lavoro.
Il termine deriva dall'inglese “to strain” ed ha un significato molto simile a quello di stress, ovvero mettere sotto pressione.
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una legge specifica per individuare lo straining così come per il mobbing, ma solo spunti giuridici che includono il fenomeno nella disciplina contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 e nell'art. 2087 del codice civile che prevedono una tutela all'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.
Lo strainer agisce sempre con lo scopo di emarginare, di togliersi di torno il soggetto considerato fastidioso, scomodo.
Per parlare di straining è sufficiente anche una sola azione perché i suoi effetti siano duraturi nel tempo, come nel caso di demansionamento e di trasferimento.
Vi informiamo che lo straining è una condizione psicologica posta a metà strada tra il mobbing ed il semplice stress occupazionale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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