La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3347/2017, dopo anni di discussioni ed incertezze in materia, ha stabilito che è ammissibile il ricorso avverso una cartella esattoriale anche nel caso in cui l'automobilista abbia chiesto il pagamento rateale del debito all'Agenzia delle entrate Riscossione (ex Equitalia).
Il principio cardine era quello per cui chi riceveva una multa e pagava il verbale notificato riconosceva di avere torto e così non poteva più presentare ricorso contro la multa né al giudice di pace né al prefetto. Tale principio valeva anche nel caso in cui l'automobilista chiedeva di rateizzare la cartella esattoriale ricevuta relativa alla multa.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3347/2017 è venuta meno a tale principio confermando quanto stabilito nel 2016 dalla commissione tributaria regionale della Sicilia e da quella provinciale di Varese nel 2015.
Nel caso di mancato pagamento di una multa il comune si rivolge all'Agenzia delle entrate Riscossione che invia la cartella esattoriale al cittadino per riscuotere il credito maggiorata della sanzione e delle varie spese accessorie. Se il cittadino non paga la cartella esattoriale ricevuta è previsto il fermo amministrativo o la confisca di beni mobili.
La Cassazione però con la recente sentenza n. 3347/2017 ha chiarito che prima deve essere discusso l'eventuale ricorso e solo successivamente l'ente di riscossione potrà completare la procedura.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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