Per i Giudici di Piazza Cavour deve essere valutata la possibilità effettiva di poter svolgere un'attività lavorativa retribuita e la circostanza che nel caso di specie i figli erano oramai grandi.
Questo ha sottolineato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25697/2017 che si è pronunciata sul ricorso di un uomo a carico del quale il giudice aveva posto l'assegno di mantenimento per i due figli ed un assegno divorzile nei riguardi della moglie.
L'uomo aveva evidenziato l'inerzia della ex moglie nella ricerca di un lavoro ed il rifiuto della stessa a voler lavorare concretamente.
La Corte di Cassazione, come ha sottolineato più volte in altre sentenze, evidenzia che il giudice nella determinazione del mantenimento deve tenere conto dell'effettiva possibilità del coniuge a svolgere un'attività lavorativa retribuita, quindi, l'assegno va rideterminato o addirittura soppresso, visto che i figli erano grandi e la donna rifiutava di proposito i lavori che le venivano proposti.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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