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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Preg.mo Avvocato,

mi sono sposata in comunione dei beni giovanissima a diciotto anni,ed ora di anni ne ho 31, ho due figli di sette e dieci anni. Il rapporto con mio marito da circa due anni è inesistente, non ci parliamo quasi più e tutto è peggiorato a causa dei suoi numerosi debiti di cui anch'io ho dovuto rispondere con sacrifici anche da parte dei miei genitori che ancora oggi mi aiutano. L' amore che avevo per lui è finito al punto che continuare a vivere insieme per me non ha più senso. All'età di venti anni , mia zia mi ha donato un appartamento a cui io tengo molto e che ora ho paura di perdere per i numerosi debiti. Vorrei intestarlo a mia madre e vorrei anche separarmi per salvare la casa, cosa mi consiglia di fare? Grazie per la risposta, La seguo sempre con stima ed interesse.

( Samanta,'80)

Cara lettrice,

stia tranquilla perchè il bene in questione non rientra nella comunione dei beni con suo marito in quanto suo personale, poiché acquisito successivamente al matrimonio per effetto di donazione. Infatti l'articolo 179 del Codice Civile riguardante i beni personali del coniuge recita che “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;e) i beni a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto. L'acquisto di beni immobili o di beni mobili effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge. Alla luce di ciò, ritengo che non sia necessario che intesti l'immobile a sua madre.

NEW DALLA CORTE:ANCHE LE CORNA DANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI.

E' la Corte di Cassazione a stabilirlo con la sentenza n° 18853/2011 che apre la strada per le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie. Ma non basta in quanto si può essere risarciti anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l'addebito di colpa dell'altro coniuge. Ma attenzione occorre distinguere perchè per la Corte c'è tradimento e tradimento. Il risarcimento dei danni si può chiedere solo se il coniuge che fa la domanda dimostra di aver subito una lesione di un diritto costituzionalmente garantito. In altri termini, i danni si possono chiedere se il tradimento abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insista nella violazione dell'obbligo in questione si siano concretizzati in atti specificatamente lesivi della dignità della persona costituente bene costituzionalmente protetto. Il caso oggetto della sentenza riguarda una donna che nei primi due gradi del giudizio si era vista respingere la domanda di risarcimento che aveva rivolto al suo ex marito fedigrafo. I due si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che l'uomo aveva intrattenuto con un altra donna.

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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