Nessun rimborso spetta al coniuge per le spese sostenute per la manutenzione degli immobili in comunione anche dopo lo scioglimento, a meno che non risulti il consenso dell'altro.
Il diritto al rimborso sussiste soltanto ove sia provato che le spese sono state sostenute per affrontare lavori urgenti, necessari per la conservazione della cosa comune.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20283/2017.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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