L'ipoteca può essere iscritta in forza di una norma di legge (ipoteca legale), in forza di una sentenza (ipoteca giudiziale) o in forza di un atto di volontà del debitore (ipoteca volontaria) o di un terzo, che la costituisce a garanzia del debito altrui (terzo datore di ipoteca).
L'ipoteca legale spetta ex art. 2817 del codice civile:
all'alienante sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti a carico dell'acquirente dell'atto di alienazione (ad esempio, per il pagamento del prezzo);
ai coeredi, ai soci e agli altri condividendi per il pagamento dei conguagli.
Tali due tipi di ipoteche presentano due caratteristiche notevoli:
sono iscritte d'ufficio e per meglio garantire l'alienante e il condividente, entrambe prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni già eseguite contro l'acquirente o il condividente.
L'argomento è tecnico e richiede competenze legali qualificate e di conseguenza gli avvocati Sbressa Agneni di Borgomanero sono a disposizione per la risoluzione di ogni problematica attinente ai diritti reali di garanzia, quale è l'ipoteca.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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