La I° sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n° 24160 depositata il 17.11.11 ha stabilito che la ex moglie ha diritto all'assegno di divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da babysitter ed una pensione. La Corte ha anche precisato che in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il giudice non deve darne giustificazione con riferimento a tutti i parametri indicati dall'art.5 della legge sul divorzio, potendo considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti, ritenendolo sufficiente al fine di determinare l'importo, implicitamente ritenendo la mancanza di elementi che possano indurre una diversa determinazione. Il caso oggetto della decisione riguarda una donna separata che aveva chiesto l'assegnazione di un assegno per sé e per il figlio maggiorenne con lei convivente oltre all'assegnazione della casa coniugale. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda di divorzio, liquidando a favore della ex moglie un assegno divorzile, revocando l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito, stante la raggiunta indipendenza economica del figlio. La decisione veniva nuovamente confermata sia in Corte d'Appello sia in Cassazione.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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