Vi segnaliamo una sentenza favorevole in materia tributaria avente ad oggetto le cartelle esattoriali che costituiscono un grande problema per moltissime persone.
In particolare, la causa definita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese aveva ad oggetto alcuni estratti di ruolo e relative cartelle di pagamento per l' annualità degli anni 2004, 2007, 2008, 2009 per un totale di euro 18.040,14.
Con il ricorso è stata eccepita in primis l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, ovvero atti che sono il presupposto a qualsiasi procedura di riscossione coattiva.
L'art. 25 comma 1 del DPR n. 602/1973 disciplina le modalità di riscossione e prevede espressamente che l'agente di riscossione debba notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo.
Interessante quanto affermato dalla Commissione in tema di notifica a mezzo pec “quanto alla notifica a mezzo pec la Commissione ritiene che la copia elettronica non ha valore giuridico, poiché priva di attestato di conformità da parte di Pubblico Ufficiale. Ad essere trasmesso al contribuente non è l'originale della cartella, ma solo una copia informatica priva di qualsiasi attestazione di conformità all'originale opposta da un Pubblico Ufficiale”.
La Commissione ha poi ribadito la prescrizione di 5 anni e non di 10 anni dei crediti tributari, in assenza di sentenza passata in giudicato.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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