Dal 6 aprile sarà in vigore il nuovo art. 570 bis del codice penale.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche quando c'è già stata la separazione o il divorzio, trova collocazione ufficiale nel codice civile. E' un effetto del decreto sulla riserva di codice in materia penale pubblicato in gazzetta ufficiale e destinato ad entrare in vigore a partire dal prossimo 6 marzo.
Il nuovo art. 570 bis si occuperà della “violazione di obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.
Con tale disposizione il legislatore ha voluto tutelare i rapporti interpersonali intercorrenti all'interno di una famiglia, in particolare quelli che impongono ai genitori-coniugi doveri di assistenza e solidarietà nonché obblighi c.d. di mantenimento e nelle famiglie allargate, quelli legati all'obbligazione alimentare (art. 433 c.c.).
La norma stabilisce espressamente che le pene previste dall'art. 570 del codice penale si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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