Lo scorso 6 aprile è entrato in vigore in Italia il 570-bis del codice penale che prevede una specifica di reato per il coniuge “che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio o nullità ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
La sanzione prevista per il nuovo reato è, abbastanza severa e consiste nella multa da 103 euro sino a 1.032 euro e nella reclusione in carcere sino ad un anno ovvero nelle pene già stabilite dall'art. 570 del codice penale per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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