E' nullo l'avviso di accertamento sottoscritto digitalmente mediante l'indicazione a stampa del nominativo del capo ufficio o del funzionario delegato a mezzo posta raccomandata e non tramite pec.
E' questa la conclusione a cui è giunta la sezione prima della Ctp di Pescara con sentenza n. 926 del 01.2017 che ha stabilito che la sottoscrizione autografa è sostituibile solo negli invii tramite pec.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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