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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, con una recente sentenza (n. 4062/07) ha accolto il ricorso in appello proposto da una signora straniera contro il Ministro dell'Interno e la Questura di Napoli, che, con una nota, a seguito di una lettera in cui venivano richiesti dei chiarimenti sullo stato della pratica da parte dell'avvocato che assisteva la ricorrente nella procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, avevano comunicato allo stesso che la domanda di rinnovo non era stata presentata e che per loro la signora risultava irregolare nel territorio italiano, dunque clandestina.

Secondo la Questura, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è da ritenersi inesistente “presumibilmente” - dice la sentenza - perché non era stata sottoscritta e presentata personalmente dalla signora, così come richiesto dall'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevede che “il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio ....”.

La ricorrente invece, per maggiore sicurezza e tranquillità, si era rivolta al patrocinio di un avvocato per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, conferendo allo stesso procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

I primi giudici con la sentenza n. 8354 del 28.09.2006 hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo “la nota presentata dall'avvocato della signora priva di contenuto provvedimentale, in quanto meramente descrittiva della situazione giuridica dell'appellante”.
Secondo i Supremi giudici amministrativi invece, se è pur vero che la domanda è stata presentata in termini irregolari, ossia in una forma diversa da quella ordinaria, in quanto la legge stessa prescrive chiaramente che la richiesta di permesso di soggiorno così come quella di rinnovo deve essere sottoscritta e presentata personalmente dalla persona interessata, allo stesso modo l'amministrazione avrebbe dovuto assumere un provvedimento espresso di inammissibilità o di rigetto della domanda, così come previsto dall'art. 2 della legge del 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza degli atti amministrativi. Tale norma infatti stabilisce che “1. ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.

Si legge nella sentenza: “l'ufficio non ha assunto un provvedimento espresso di inammissibilità o rigetto della domanda. In risposta ad una nota del predetto avvocato, con la quale egli chiedeva notizie sulla pratica, ha comunicato che l'appellante non risultava avere presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, e che quindi, allo stato, la stessa era clandestina nel territorio italiano”. Inoltre si legge che “nel merito, afferma il collegio che l'obbligo di definire il procedimento deve essere rispettato in termini tali da consentire all'interessato di comprendere le ragioni del rifiuto della sua domanda (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241)”.

I giudici amministrativi, chiamati a pronunciarsi su tale interessante vicenda, hanno ritenuto che “La domanda presentata dalla ricorrente per il tramite del suo avvocato doveva essere respinta o dichiarata inammissibile. L'amministrazione, peraltro, prima di adottare il provvedimento negativo aveva l'obbligo di fare presente all'interessata la necessità di sottoscrivere personalmente l'istanza, non essendo consentita alcuna forma di procura. Il comportamento omissivo tenuto dall'amministrazione, e la stessa risposta fornita alla lettera dell'avvocato della ricorrente, hanno creato una situazione di irregolarità, in contrasto con la volontà dell'interessata di assoggettarsi alle determinazioni delle autorità nazionali”.

Il Consiglio di Stato ha così accolto il ricorso presentato dalla signora straniera, annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, in quanto anche se la domanda è stata avanzata dalla ricorrente in una forma diversa da quella ordinaria, l'amministrazione - prima di emettere un provvedimento - avrebbe dovuto fare presente all'interessata che la richiesta di rinnovo doveva essere sottoscritta e presentata da lei personalmente senza la necessità dell'assistenza di un legale. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione adotterà a seguito dell'ulteriore domanda che la ricorrente presenti, sottoscrivendola personalmente, nel termine che le verrà assegnato dalla stessa Questura di Napoli.
Le spese e gli onorari del giudizio sono integralmente compensati tra le parti.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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