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Questo articolo è stato scritto:

Avv. Alessandra Sbressa Agneni

Autrice per Giuffrè Editore

Autrice di opere per UTET Editore

Autrice di opere per CEDAM Editore

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione, ritenendo legittima la richiesta ed accogliendo il ricorso proposto da un'automobilista contro una sentenza del Giudice di Pace di Roma.

La ricorrente, che era stata multata (la sanzione inflitta era pari a € 77,00) in quanto circolava nella corsia preferenziale riservata alla viabilità dei mezzi pubblici, motivava il ricorso lamentando l'incompetenza assoluta dell'organo accertatore della violazione al Codice della Strada, poiché si trattava di un ausiliare del traffico.

La Cassazione ha dato ragione all'automobilista ritenendo che gli organi ausiliari del traffico possono accertare e contestare violazioni a norme del Codice della Strada che attengano unicamente a disposizioni in materia di sosta. Nel caso in cui si tratti di altre violazioni al codice stradale, quali, come nel caso de quo, la circolazione in corsie di percorrenza dei mezzi pubblici, gli organi accertatori possono essere, dice la Cassazione, il personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico delle persone, ma non anche gli ausiliari del traffico.

A questo proposito, la Suprema Corte precisa che “le funzioni degli ausiliari riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Essi possono anche disporre la rimozione dei veicoli, ma solo se l'auto da rimuovere impedisce di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli”.

Il Comune di Roma è stato dunque condannato a pagare tutte le spese processuali sostenute dall'automobilista ammontanti a € 1.200,00 in quanto non ha in alcun modo provato che la violazione sia stata accertata da un soggetto abilitato a farlo, ma lo stesso verbale di accertamento dell'infrazione contestata all'automobilista qualificava l'addetto come ausiliare del traffico.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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