I bolli auto si prescrivono in tre anni e la prescrizione è possibile entro la fine del terzo anno successivo.
Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
In materia di tassa auto (bollo auto) l'articolo 5 del d.l. 953/82 così come modificato dall'articolo 3 del d.l. 2/86 convertito nella legge n. 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Lo stesso articolo successivamente recita “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.”
Anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20425/2017 precisa che la prescrizione del bollo auto è triennale anche con iscrizione a ruolo.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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