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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Preg.mo avvocato Sbressa Agneni,

abito in un appartamento di circa 200 mq. in un condominio signorile in centro a Novara ed alcuni condomini non pagano le spese condominiali.
Vorrei sapere cosa dice la legge, visto che nessuno è stato chiaro su questo argomento e poi ho anche timore che debbano pagare tutti gli altri che adempiono e sono sempre in regola con le spese condominiali.

(Francesca, '76)

Cara Francesca,

la legge n. 220/2012 sulla riforma del condominio ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della riscossione dei contributi condominiali.
La norma di riferimento è l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile che, nel nuovo testo, prevede che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questo, può ottenere un decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei creditori morosi.

La informo anche che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini inadempienti.

Rientra, dunque, nelle attribuzioni dell'amministratore la riscossione dei contributi condominiali ed a tale fine l'amministratore è legittimato ad agire e a resistere in giudizio senza alcuna necessità di autorizzazione dell'assemblea condominiale.

Spero di averle chiarito la situazione, comunque per qualsiasi necessità mi contatti pure nel mio studio legale a Borgomanero oppure al mobile al quale rispondo sempre.

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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