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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il caso su cui il Giudice di Pace di Roma è stato chiamato a decidere riguarda l'acquisto presso un'agenzia di viaggi di un pacchetto turistico fornito da un tour operator comprendente volo e soggiorno a Capo Verde prenotato sulla base del catalogo dell'organizzatore del viaggio. Gli attori giunti a destinazione constatavano che le condizioni del villaggio per disservizi, difformità e mancanze non corrispondevano all'offerta pubblicata ed illustrata in modo dettagliato nel catalogo. I partecipanti alla vacanza contestavano e denunciavano subito i disservizi sul luogo e al personale responsabile e dopo il rientro provvedevano ad inviare reclamo con raccomandata a.r., ma con invio oltre i 10 giorni previsti dall'art. 19 co 2 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 111. Tale termine non è decadenziale nel caso in cui risulta precedentemente fatta la contestazione. Trattasi di contratto di viaggio avente ad oggetto trasporto, soggiorno, servizi e determinate prestazioni e pertanto il tour operator deve risarcire il danno.


Trattasi di contratto di organizzazione di viaggio intercorso tra le parti e avente ad oggetto il trasporto, il soggiorno, nonché determinati prestazioni e servizi a Capoverde, fornito agli attori dal tour operator Kuoni Gastaldi Tours spa.
Sull’intervenuta decadenza, parte convenuta richiama quanto disposto dall’art.19 comma 2° del D.Lgs. 17.03.95 n. 111 (Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso), applicabile al rapporto tra le parti per cui è causa, nonché la clausola n. 15 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici della Società stessa.
Va rilevato che il termine previsto da tale ultima disposizione non può pertanto ritenersi di natura decadenziale, nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, risulta precedentemente formulata la contestazione.
E’ stato contestato da parte convenuta che gli attori hanno fatto rientro in Italia in data 05.01.01 e comunicato reclamo tramite lettera raccomandata spedita il 23.01.01, oltre dieci giorni dopo il termine di cui all’art. 19 comma 2° del D.Lgs. 17.03.95 n.111.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Persona e Danno "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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