La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso.
Comunque quando la mancata registrazione sia la sola causa di nullità, può produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente.
Lo ha stabilito la sentenza n .23601/2017.
La Corte sottolinea anche che è nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo, concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato.
Tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo a prescindere dall'avvenuta registrazione.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _