Il coniuge che ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dell'immobile comune, potrà ripetere dall'altro coniuge soltanto le spese fatte dopo la separazione.
Non assume rilievo il fatto che l'immobile sia stato comprato con denaro di uno solo dei coniugi poiché in costanza di matrimonio deve presumersi la sussistenza di una donazione indiretta.
Questo ha chiarito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 224160/2018 respingendo il ricorso di una donna contro l'ex marito.
Quindi, i Supremi Giudici escludono il fine della liberalità per eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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