E' un istituto giuridico che rafforza il diritto del creditore al risarcimento del danno. Questa consiste in una somma di denaro o in una quantità di cose fungibili che una parte abbia dato all'altra al momento della conclusione del contratto.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno.
Se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Vi informiamo però che questa è una facoltà attribuita al creditore insoddisfatto, il quale può, se lo preferisce, insistere per l'esecuzione del contratto o domandarne la risoluzione, secondo le norme generali previste dal codice civile.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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