Il lavoratore che rifiuta il trasferimento e viene in seguito licenziato per assenza ingiustificata, nel giudizio di impugnazione del licenziamento non può più mettere in discussione la legittimità del cambiamento di sede al fine di provare le ragioni della sua assenza, se non ha impugnato il provvedimento di trasferimento nei termini di legge.
Il Tribunale di Bari con sentenza n. 35502/2018 ha rilevato che il trasferimento è un atto autonomo rispetto al licenziamento, anche se il primo costituisce il presupposto del secondo.
Il trasferimento è soggetto ad un'autonoma impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione del trasferimento.
L'impugnazione del successivo licenziamento non rimette in termini il lavoratore che non abbia impugnato il trasferimento nei termini di legge.
Il Tribunale ha respinto il ricorso avverso il licenziamento e che l'assenza ingiustificata costituisce giusta causa.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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