La casa coniugale o familiare costituisce l'oggetto di maggiore litigiosità in sede di separazione o di divorzio.
Alla sua assegnazione a seguito della rottura del legame tra i coniugi è dedicato l'art. 337 sexies del codice civile.
Si pone sempre il problema dell'assegnazione della casa coniugale in fase di crisi coniugale irreversibile, dovendosi determinare chi continuerà ad abitarci.
La questione è più complessa quando la coppia ha figli e la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi perché non è necessariamente quest'ultimo a restare nella casa coniugale che viene assegnata tenendo conto dell'interesse dei figli e quindi di solito al genitore collocatario della prole anche se non è proprietario dell'immobile.
Tenete sempre presente che il principale presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è il collocamento dei figli.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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