Il deposito è il contratto con il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Il depositario riceve la cosa presso di sé, o in uno spezio del quale dispone e la custodisce.
Perciò il deposito è possibile solo per cose mobili.
Il deposito può essere gratuito od oneroso. Nel silenzio delle parti, si presume gratuito.
Il depositario non può servirsi della cosa affidatagli e deve custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia ma occorre tenere presente che se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (art. 1768 codice civile).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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