Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare (art. 2900 cod. civ.).
Può accadere, per esempio, che un debitore oberato non si curi di rivendicare la cosa sua, o di riscuotere un credito, ben sapendo che la cosa o la somma non resterebbero a lui, perché verrebbero sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei suoi creditori.
In tale caso qualunque creditore potrà sostituirsi a lui nell'esercizio del diritto.
Il presupposto fondamentale di questa azione surrogatoria è che l'inerzia del debitore metta oggettivamente in pericolo la possibilità di soddisfacimento del creditore.
Si possono esercitare con l'azione surrogatoria solo i diritti e le azioni che abbiano contenuto patrimoniale e non, invece, i diritti e le azioni di natura personalissima o familiare, anche se ne possa derivare un vantaggio patrimoniale.
Sono anche esclusi i diritti e le azioni che, pur avendo contenuto patrimoniale, implicano la valutazione di un interesse morale (per esempio la revocazione di una donazione per ingratitudine).
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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