Con la sentenza n°2274/2012 la Corte di Cassazione si è occupata del caso di una coppia in cui il marito da parecchi anni era andato a vivere con un'altra donna dalla quale aveva avuto un figlio. La moglie si era opposta alla separazione richiesta dal marito sostenendo che nonostante il tradimento mancavano i presupposti per dichiarare l'intollerabilità della convivenza e la separazione giudiziale dato che lei aveva tollerato il comportamento del consorte. Questa tesi però non ha trovato consenso da parte della Corte che ha affermato che “ la disponibilità unilaterale della moglie a sopportare tale situazione non può valere ad impedire la sussistenza dell'intollerabilità della convivenza tra coniugi che costituisce il presupposto della pronuncia della separazione giudiziale, intollerabilità strettamente collegata all'esistenza di una nuova famiglia”. Gli Ermellini ricordano altresì che in materia di separazione non c'è alcuna differenza tra coniuge colpevole o incolpevole e pertanto anche il coniuge colpevole può chiedere la separazione affermando che il suo comportamento ha portato all'intollerabilità della convivenza. E' anche vero, sottolinea la Corte, che i giudici nelle cause di separazione sono sempre meno disposti ad addebitare le colpe per il fallimento del matrimonio ad uno dei coniugi. Quindi non è detto che chi chiede la separazione debba necessariamente fare riferimento al comportamento dell'altro coniuge, ben potendo riferire tali intollerabilità a fatti a se stesso addebitabili, come appunto nel caso di specie, il tradimento. La stessa aggiunge anche che al di là della sopportazione della moglie, lui aveva comunque dimostrato disaffezione per la vita matrimoniale. Sta di fatto che il matrimonio finisce anche quando uno solo dei coniugi si disaffeziona a prescindere dalla violazione dei doveri coniugali in quanto non tutte le violazioni sono la causa della fine delle nozze.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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