Su richiesta di alcuni lettori del nostro sito pubblichiamo alcune brevi righe sull'istituto dell'usucapione e sui suoi requisiti.
Per l'usucapione occorre il possesso e quindi non usucapisce il detentore e neppure colui al quale, per cortesia, amicizia o condiscendenza, siano stati consentiti atti di godimento della cosa (atti di tolleranza ).
Questa regola trova applicazione soprattutto nei rapporti di vicinato fondiario: l'aver tollerato per anni il passaggio saltuario del vicino sul proprio fondo, per esempio, non deve condurre all'usucapione della servitù di passaggio. Gli atti di tolleranza consistono in un godimento di portata modesta, transitorio e saltuario, tacitamente consentito.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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