avv matrimonialista
Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Preg.mo Avvocato,

sono divorziata da più di cinque anni e vivo nella casa coniugale con mio figlio di anni 2 studente e non economicamente autosufficiente. La casa è di proprietà mia e del mio ex marito al 50% e da alcuni mesi il mio ex mi ha informato che intende mettere in vendita la sua metà avendo delle grosse difficoltà economiche. Vorrei sapere se abitando con mio figlio nella casa in cui voglio continuare a starci, posso vantare un diritto di prelazione? (Manuela '68)

Cara lettrice,
dalla Sua lettera evinco che la casa coniugale è stata assegnata a Lei e che la casa è in comproprietà con il Suo ex marito. In caso di vendita, l'immobile risulterebbe gravato dal diritto di assegnazione fintanto che tale diritto non dovesse essere revocato. In particolare, se la casa venisse venduta adesso, l'assegnazione sarebbe opponibile al compratore e madre e figlio continuerebbero ad abitare nella casa coniugale, visto che il figlio è maggiorenne ma non economicamente indipendente. Suo marito può vendere la propria quota di comproprietà della ex casa coniugale benchè gravata dal provvedimento di assegnazione della stessa alla ex moglie. Tale diritto potrebbe sussistere addirittura fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente. Il marito per poterla vendere facilmente dovrà richiedere la revoca del provvedimento di assegnazione per poi procedere allo scioglimento della comunione. Proprio alla luce delle norme in tema di comunione ordinaria non è previsto un diritto di prelazione sulla quota del comproprietario. Per completezza informo che il diritto di prelazione è previsto dall'art.732 del codice civile per la sola ipotesi di comunione ereditaria, nel caso in cui uno dei coeredi decida di mettere in vendita la propria quota di eredità.

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NEW DALLA CORTE: RIDOTTO L'ASSEGNO ALLA CASALINGA.
Proprio così, la Corte di Cassazione con la sentenza n° 4571/2012 ha precisato che se la casalinga ha la capacità lavorativa e di guadagno può vedersi ridotto l'assegno di mantenimento. Infatti, quando si accerta che la beneficiaria è dotata di una specifica qualifica professionale e che il soggetto obbligato ha una diminuzione patrimoniale, è perfettamente legittima la richiesta dell'ex marito di risparmiare sul mantenimento. La Corte ha respinto il ricorso di una donna che si era vista ridurre l'assegno di mantenimento, perchè, pur essendo priva di reddito e di proprietà, aveva la qualifica di insegnante. Secondo gli Ermellini questa professionalità potenziale le avrebbe consentito di dare lezioni private o di collaborare con scuole private o pubbliche e di non gravare interamente sull'ex coniuge. La Suprema Corte ha confermato la decisione sostenendo che la donna pur priva di mezzi economici, non si doveva considerare priva di qualsiasi residua capacità lavorativa, essendo dotata di una specifica qualifica professionale.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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