La dichiarazione negoziale è simulata quando il dichiarante e il destinatario di essa sono d'accordo nel non volerne gli effetti. Essa costituisce una mera finzione, destinata ad ingannare i terzi.
Dietro a questa dichiarazione apparente sta una contra dichiarazione occulta, che esprime la volontà effettiva delle parti.
La simulazione può essere assoluta o relativa.
La simulazione è assoluta quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà non ne vogliono nessuno. Per esempio un debitore finge di vendere alcuni beni ad un amico, con il quale è d'accordo, al fine di sottrarli all'imminente azione esecutiva dei creditori.
La simulazione, invece, è relativa quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà ne vogliono un altro risultante da una controdichiarazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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