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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Egr. Avvocato,

sono una signora ultrasessantenne divorziata da oltre dieci anni e titolare di assegno divorzile che però il mio ex da circa 8 mesi non mi corrisponde più essendosi risposato con una quarantenne dalla quale aspetta un figlio. Il mio ex marito percepisce una pensione piuttosto alta, all'incirca € 3.000,00 mensili e da quello che sono venuta a sapere non è proprietario di nulla, avendo intestato alla nuova giovane moglie la casa in cui vive e le macchine. Vorrei sapere se posso agire sulla sua pensione per recuperare il mancato mantenimento di tutti questi mesi? Grazie e complimenti per la sua utile rubrica che seguo sempre con interesse. (Giuliana)

Cara lettrice,
Le dico subito che può pignorare la pensione del Suo ex marito per recuperare gli arretrati maturati per l'inadempimento nella corresponsione dell'assegno di mantenimento. Le faccio presente che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti dall'Inps, come tutti i crediti di questo genere, possono essere pignorati nella misura di un quinto. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n° 506 del 4.12.2002, che ha considerato illegittimo l'articolo 128 del Regio decreto n° 1.827 del 1935, secondo cui gli emolumenti corrisposti dall'Inps non potevano essere sottoposti a pignoramento ( salvo che per il pagamento di diarie ospedaliere e per il recupero di crediti vantati dallo stesso Inps). Tale norma è stata considerata in contrasto con il principio di uguaglianza. In conclusione, anche le pensioni dell'istituto nazionale di previdenza possono essere aggredite dai creditori.


NEWS DALLA CORTE: VA AUMENTATO IL MANTENIMENTO ALLA EX MOGLIE CHE PERDE IL LAVORO.

Questo principio lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n°4312/2012 occupandosi del caso di due coniugi che avevano ottenuto l'omologa di una separazione consensuale nella quale era stato determinato l'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili a favore della moglie. L'ex marito successivamente aveva ottenuto la riduzione dell'assegno ad euro 200,00 mensili, essendo cambiate le condizioni economiche ed avendo la moglie un'occupazione lavorativa stabile. La donna, a sua volta, chiedeva la revisione delle condizioni economiche della separazione, deducendo che aveva perso il posto di lavoro, chiedendo di nuovo l'aumento ad almeno euro 500,00 mensili. Alla fine il Tribunale rideterminava l'assegno in euro 450,00 mensili. Su reclamo dell'ex marito, la Corte d'Appello riduceva di nuovo l'assegno nella misura di euro 200,00 mensili ritenendo che la perdita del posto di lavoro fosse strumentale, data l'epoca sospetta in cui era avvenuta. Il caso, quindi, finiva dinanzi alla Corte di Cassazione che analizzando la motivazione della Corte d'Appello afferma che si tratta di argomentazioni del tutto assertive laddove si intravede una presunta strumentalità del licenziamento della donna. Per gli Ermellini, dunque, manca una ragione giustificativa, oggettiva e plausibile del comportamento fraudolento e strumentale della donna diretto a voler perdere di proposito il posto di lavoro. Infine, la Suprema Corte fa notare che se la ricorrente avesse posto in essere un comportamento fraudolento, la stessa si sarebbe volontariamente procurata un danno economico significativo ed altresì la perdita della certezza di un lavoro stabile.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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