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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

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Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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In materia di affidamento condiviso la Corte di Cassazione con sentenza n° 7773/2012 ha precisato che in assenza di altre specificazioni al riguardo, non si può non tenere conto della preferenza del minore nella scelta del genitore presso cui collocarsi, soprattutto se il minore ha 17 anni di età e quindi in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive. In particolare, i giudici della I sezione civile hanno detto che “ premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate nel tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata, deve essere rimarcato che, attesa la primazia dell'interesse morale e materiale della prole stessa, la norma di cui all'art.155 sexies primo comma, nella parte in cui prevede l'audizione del minore da parte del giudice, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli,in quanto parte sostanziale del procedimento, ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto”. Il caso oggetto della sentenza riguardava una decisione del Tribunale per i minorenni che affidava la minore alla madre, regolamentando i rapporti con il padre. Successivamente, la Corte d'Appello, pronunciandosi sui reclami proposti dal padre, disponeva l'affidamento condiviso con collocazione principale presso la madre.
La Suprema Corte ha chiarito inoltre che “ trattandosi di giovane quasi diciasettenne , certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, non risultano adeguatamente esplicitate le ragioni in base alle quali il desiderio di maggiori spazi nel rapporto con il padre e dell'intensificazione dei rapporti con il nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito debba essere frustrato da una nuova collocazione prevalente presso la madre, peraltro in assenza di specifiche e concrete indicazioni al riguardo desumibili da soluzioni già negativamente sperimentate, come la stessa, ha rilevato”.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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