L'assegnazione della casa coniugale/familiare è regolamentata da una disciplina specifica applicabile nei casi di crisi irreversibile di crisi coniugale e di fine convivenza more uxorio in presenza di figli.
L'articolo 337 del codice civile stabilisce il godimento della casa familiare tenendo conto dell'interesse dei figli e, come noto, l'intervento della Corte Costituzionale ha esteso anche ai figli nati fuori dal matrimonio il diritto all'assegnazione della casa familiare.
Con la riforma del 2006 sull'affidamento condiviso disciplinato dalla legge n. 54, l'articolo 155 quater del codice civile è confluito nell'attuale 337 del codice civile che “tiene conto dell'interesse dei figli” e tale è il criterio decisionale applicabile.
La Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere quale criterio esclusivo di assegnazione della casa familiare la tutela dei figli.
Per gli Ermellini, l'assegnazione della casa familiare deve essere finalizzata ad evitare un traumatico allontanamento dei figli dall'ambiente familiare e sociale nel quale sono cresciuti.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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