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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Tra le forme di separazione, quella consensuale, è da preferirsi in quanto in essa la volontà dei coniugi, esclusivamente diretta a fare cessare la convenienza, è consacrata in un accordo, contenente anche le altre pattuizioni in ordine al mantenimento ed alla prole, di cui entrambi i coniugi auspicano l'omologazione.

Nell'accordo i coniugi stabiliscono, senza fare intervenire il giudice nel merito dei motivi della separazione, tutte le condizioni di carattere morale e patrimoniale/economico riguardanti il loro rapporto e quello inerente alla prole (casa coniugale/familiare, affidamento figli e diritto di visita/frequentazione, mantenimento figli (mantenimento ordinario e mantenimento straordinario; quest'ultimo diviso di solito al 50% fra i coniugi, ma la percentuale può anche essere diversa)). Per il mantenimento dei figli, con le recentissime sentenze e la legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, è anche possibile una contribuzione diretta al mantenimento dei figli stabilita in relazione ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.

E poi qualora vi siano i presupposti l'assegno per il mantenimento del coniuge più debole (può determinarsi anche per un periodo di tempo e non a vita).

L'omologazione dell'accordo determina il sorgere dello stato coniugale di separazione consensuale, cioè una modificazione dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio produttiva di effetti.

Il consenso a vivere separati viene prestato dai coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, dopo che questi abbia esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. I coniugi nell'accordo possono anche limitarsi a manifestare il loro consenso a vivere separati senza ulteriori pattuizioni, specie quando non hanno figli ed hanno un'autonomia patrimoniale tale da consentire loro una completa indipendenza.

Il consenso alla separazione non ha effetto se non è omologato dal Tribunale.
Tra la prestazione del consenso e l'emissione del decreto di omologazione può passare un brevissimo lasso di tempo ed in alcuni Tribunali può essere anche immediato, nei grandi Tribunali, invece, l'intervallo è anche più lungo.
Il procedimento di separazione consensuale si chiude con il decreto di omologazione che conferisce tutti gli effetti alla separazione.

Nell'ordinamento giuridico italiano è possibile promuovere la procedura di separazione in Tribunale (consigliabile sempre in presenza di minori), senza Tribunale direttamente nello studio dell'avvocato che deve compiere tutti gli adempimenti in termini strettissimi, o in comune e in tale ultimo caso è sempre consigliabile una preventiva consulenza legale dall'avvocato al fine di non compiere passi giuridici errati per non essersi adeguatamente consultati prima con l'avvocato matrimonialista.

Con la separazione i coniugi acquistano lo stato di coniugi separati conservando i diritti ereditari tra di loro.

I coniugi possono farsi assistere dallo stesso avvocato che deve fare ovviamente gli interessi di entrambi oppure ognuno può scegliere un proprio avvocato. In tale caso i rispettivi avvocati cureranno le trattative per fare in modo di addivenire ad una separazione consensuale.

Per informazioni legali, per prenotare una consulenza legale o richiedere assistenza legale, non esitate a contattare gli avvocati Sbressa Agneni in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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