L'obbligazione di mantenimento, educare ed istruire la prole grava su entrambi i coniugi e permane durante lo stato di separazione e di divorzio.
Il sopravvenire di questo determina però delle necessarie modalità di attuazione.
Esse possono essere convenute direttamente dai coniugi in sede di accordo di separazione ed essere quindi sottoposte al Tribunale per l'omologazione.
Possono invece essere semplicemente suggerite dai coniugi nel giudizio contenzioso, con il ricorso o durante la fase presidenziale o nelle successive comparse o memorie od in sede di precisazione delle conclusioni.
In caso di separazione giudiziale, che costituisce una vera e propria causa, il giudice, nell'emanare i provvedimenti relativi al contributo al mantenimento della prole deve tener conto dell'eventuale accordo anche se sfumato dei coniugi in quanto i loro contrastanti suggerimenti possono con un'attenta valutazione del giudice trovare una soluzione condivisa che in fase di prima udienza porta alla consensualizzazione della causa.
Informiamo che la legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso ha previsto anche la contribuzione diretta per il mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori in relazione ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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