L'articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta rottamazione ter).
Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Rispetto alle precedenti definizioni introdotte dal D.L. n. 196/2016 (prima rottamazione) e, successivamente dal D.L. n. 148 (rottamazione bis), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale ed in particolare:
un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo a partire dal primo agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.
Per usufruire della nuova definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o fine a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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