Il fondo patrimoniale è costituito da uno dei coniugi, o da entrambi, o da un terzo, destinando determinati beni a fronte dei bisogni della famiglia.
L'amministrazione spetta ad entrambi i coniugi, con uguali poteri.
La possibilità di alienare i beni è normalmente limitata.
Importante evidenziare che il fondo e i suoi frutti sono al riparo dalle azioni esecutive per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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